Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo e/o hai in corso un pignoramento (dell’abitazione, del conto corrente, della pensione, …) conseguente a decreto ingiuntivo, ti suggerisco di riflettere su quanto ti dirò qui di seguito.
Fino a poco tempo fa, la prassi giudiziale era quella di emettere decreti ingiuntivi in favore delle società e dei professionisti, senza valutare se in concreto trovasse applicazione la disciplina del Codice del Consumo che tutela i diritti fondamentali del consumatore. In particolare, veniva trascurata ogni indagine in merito al carattere abusivo delle clausole presenti nel contratto da cui derivava il credito.
Sul punto è bene precisare che l’art. 3 del Codice del Consumo definisce:
- consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Ad esempio, sono da considerarsi consumatori: una persona fisica che ha rilasciato una fideiussione a garanzia del credito di una società alla quale risulta estraneo o ne rivesta la qualità di socio di minoranza; una persona che ha conferito incarico ad un architetto per la ristrutturazione della propria abitazione; un professionista che ha assunto una qualunque obbligazione per uno scopo estraneo alla propria attività.
La casistica è davvero numerosa e deve essere valutata concretamente per ogni singola fattispecie.
La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 06.04.2023 n. 9479 rappresenta una svolta e un forte elemento di rottura con il passato, avendo messo in discussione tutti quei decreti ingiuntivi che sono stati emessi violando i diritti dei consumatori.
In particolare, occorre verificare se il giudice cha ha emesso il decreto ingiuntivo ha valutato l’eventuale presenza di clausole abusive. E se tale valutazione non è avvenuta, il decreto ingiuntivo è ancora opponibile, anche se vi è già in corso un pignoramento.
A mero titolo esemplificativo, le principali clausole abusive sono:
1) la clausola derogativa della competenza. Il decreto ingiuntivo deve essere stato emesso da parte del giudice del luogo di residenza/domicilio del consumatore al momento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo (non, invece, quello alla data di stipulazione del contratto). Tale foro è inderogabile e prevale anche sulla eventuale clausola abusiva prevista nel contratto che stabilisce la competenza di un giudice differente;
2) la clausola che prevede, in ipotesi di intimazione della risoluzione di diritto da parte del professionista per inadempimento del consumatore, l’obbligo di quest’ultimo di pagare a titolo di penale un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto non fosse dichiarato risolto;
3) la clausola che prevede nei contratti di durata (ad esempio un mutuo, un finanziamento, …) la decadenza del consumatore dal beneficio del termine, in ipotesi di inadempimento di una sola rata;
4) la clausola che prevede a carico del consumatore l’obbligazione di pagare il compenso del professionista con tariffa oraria, senza che sia indicato l’impegno orario prevedibile o sia determinato un importo/monte orario massimo;
5) la clausola che prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie ad un tasso manifestamente eccessivo;
6) la clausola che prevede una penale di importo manifestamente eccessivo.
Si ritiene, quindi, che siano numerosi i decreti ingiuntivi che necessitano di essere esaminati per verificare la riconducibilità del rapporto sottostante all’interno del Codice del Consumo, per controllare che non vi siano clausole abusive che ne possano inficiare la validità, anche andando a bloccare le eventuali procedure esecutive ancora in corso e/o andando a cancellare le eventuali ipoteche illegittimamente iscritte.
Il mio Studio Legale rimane a completa disposizione per eventuali richieste d’informazioni e per valutare concretamente la situazione.
Avv. Alessio Caggiano
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