Alla fine del mese di luglio 2023 sono stato contattato da un imprenditore che aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un suo ex dipendente per un credito derivante da rapporto di lavoro subordinato (art. 409 c.p.c.).

Ricevuto il decreto ingiuntivo, mi accorgevo che lo stesso non era stato emesso da parte del Tribunale in funzione del giudice del lavoro, ma dal Tribunale civile, presso il quale era stato depositato il ricorso.

Ritenevo, quindi, che si era in presenza di un doppio errore: il primo da parte del ricorrente che aveva iscritto erroneamente a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo e il secondo da parte del Tribunale civile che l’aveva accolto pur non trattandosi di materia di sua competenza.

Mi chiedevo se tutto ciò potesse avere conseguenze in merito alla forma di presentazione dell’opposizione e, soprattutto, in merito all’applicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Con riferimento al rito da seguire, ero convinto che l’opposizione a tale decreto ingiuntivo andasse proposta nelle forme dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. innanzi al Tribunale civile che (erroneamente) lo aveva emesso.

Mi domandavo, invece, se in un simile caso trovasse applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Prevale la natura del credito da lavoro con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale oppure il rito seguito con conseguente applicabilità della predetta sospensione?

Occorre far riferimento al rito seguito per la presentazione della domanda.

    Infatti, l’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2011 prevede espressamente che: “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.”

    Sul punto, anche la Corte di Cassazione, richiamando il proprio costante orientamento, ha avuto modo di affermare che “alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’ art. 409 c.p.c. o dall’ art. 442 c.p.c., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell’impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento …  poiché nel caso in esame il rito di riferimento era quello ordinario, doveva farsi applicazione della sospensione dei termini feriali …” (Cass. Civ., ordinanza, 8 luglio 2020 n. 14139).

    Alla luce di ciò, un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito da lavoro emesso erroneamente dal Tribunale civile, andrà proposta nelle forme dell’atto di citazione ex art. 645 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale dei termini processuali.

    Avv. Alessio Caggiano

     

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