Di frequente, vengo contattato da titolari di licenze per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente (NCC) che si sono viste ritirare il libretto di circolazione del veicolo da parte della forza pubblica per la mancata, incompleta o erronea redazione del foglio di servizio.
I casi che ho affrontato sono numerosi e tra questi:
- titolare di licenza NCC che si è visto ritirare il libretto di circolazione del veicolo, a seguito di un controllo stradale, mentre eseguiva un servizio con a bordo dei passeggeri per la mancata redazione del foglio di servizio;
- titolare di licenza NCC che si è visto ritirare il libretto di circolazione del veicolo dopo aver subito un controllo mentre era fermo posteggiato nelle immediate vicinanze dell’autorimessa per non aver a bordo alcun foglio di servizio;
- titolare di licenza NCC che si è visto ritirare il libretto di circolazione del veicolo mentre si trovava fermo nel posteggio dell’aeroporto in attesa dell’arrivo di un cliente per non aver compilato il foglio di servizio;
- titolare di licenza NCC che si è visto ritirare dalla polizia municipale il libretto di circolazione del veicolo non appena è stata fatta salire in macchina una cliente nel posteggio della stazione, perché, a detta degli agenti, il foglio di servizio era stato erroneamente compilato, indicando il nome di un uomo e non, invece, della donna a bordo (che era la moglie dell’uomo indicato nel foglio di servizio). A nulla erano valse le dichiarazioni della passeggera in merito al fatto che il servizio era stato effettivamente prenotato dal marito che avrebbe dovuto essere anche lui presente, ma che non era poi partito a causa di un imprevisto lavorativo, senza avvisare colui che doveva svolgere il servizio di noleggio con conducente.
In tutti tali casi, le conseguenze potevano essere davvero pregiudizievoli per i titolari della licenza NCC posto che il ritiro del libretto di circolazione non permette lo svolgimento dell’attività lavorativa con conseguente grave danno economico.
La forza pubblica, del resto, in questi casi contesta la violazione dell’art. 85, IV comma, del Codice della Strada che prevede due sanzioni amministrative: il pagamento di una somma ricompresa tra 173 e 694 euro, unitamente al ritiro della carta di circolazione tra i 2 e gli 8 mesi.
Tutti i ricorsi contro simili sanzioni presentati nell’ultimo anno presso l’autorità giudiziaria, oltre ad aver ottenuto l’immediata sospensione del provvedimento impugnato con la restituzione della carta di circolazione e la conseguente possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa, si sono conclusi con sentenza che ha dichiarato l’illegittimità della sanzione.
La motivazione delle sentenze è sempre stata la medesima: l’attuale normativa relativa alla tenuta dei fogli di servizio da parte dei titolari di una licenza NCC risulta essere in contrasto con il diritto europeo in materia di trattamento dei dati personali.
Qualora, quindi, ti trovassi impossibilitato a svolgere l’attività di noleggio con conducente per il ritiro del libretto di circolazione del veicolo, ti invito a contattare il mio Studio Legale per valutare se ricorrono i presupposti per opporsi alla sanzione e recuperare quanto prima il diritto di svolgere l’attività lavorativa.
Avv. Alessio Caggiano
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